(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21
                         del 7 giugno 2008)

                               Art. 1.
                         Finalita' e oggetto

   1.  La Regione, al fine di salvaguardare l'ambiente, il territorio
e  la  salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilita'
energetico-ambientale  nella  progettazione  e realizzazione di opere
edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l'adozione e
la   diffusione   di   principi,   modalita'   e   tecniche   proprie
dell'architettura  sostenibile  e  della  bioedilizia,  ivi  compresi
quelli  tesi  al  miglioramento  delle  prestazioni energetiche degli
edifici  in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 19
agosto  2005,  n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa
al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche.
   2.  Ai  fini  di  cui al comma 1, la Regione definisce altresi' un
sistema   di   valutazione   e  certificazione  della  sostenibilita'
energetico-ambientale degli edifici.