(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 21 del 7 giugno 2008) Art. 1. Finalita' e oggetto 1. La Regione, al fine di salvaguardare l'ambiente, il territorio e la salute degli abitanti, promuove ed incentiva la sostenibilita' energetico-ambientale nella progettazione e realizzazione di opere edilizie pubbliche e private, individuando e promuovendo l'adozione e la diffusione di principi, modalita' e tecniche proprie dell'architettura sostenibile e della bioedilizia, ivi compresi quelli tesi al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici in conformita' a quanto stabilito dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia) e successive modifiche. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione definisce altresi' un sistema di valutazione e certificazione della sostenibilita' energetico-ambientale degli edifici.